Registro Fondiario in Svizzera

Cos’è il Registro fondiario?

Il Registro fondiario è il registro dei fondi e dei diritti privati e degli oneri sui fondi (ad esempio proprietà, servitù o diritti di pegno immobiliari).

Il Registro fondiario è tenuto su supporto informatico. Esso è costituito dal libro giornale (nel quale vengono iscritte le
richieste di iscrizione nell’ordine cronologico in cui sono pervenute), dal libro mastro (l’insieme dei fogli relativi ai fondi) e
dagli atti che lo completano, quali le mappe catastali allestite secondo la misurazione ufficiale e dai documenti giustificativi
(contratti d’acquisto, di costituzione di servitù, ecc.).

Il Registro fondiario svizzero è ordinato per fondi (cosiddetto sistema reale dei fogli, il che significa che per ogni fondo viene
aperto un foglio nel Registro fondiario). I diritti di una persona possono essere estrapolati mediante una funzione di ricerca.

Come è organizzato il Registro fondiario in Svizzera?

L’organizzazione degli uffici di registro fondiario, la delimitazione dei circondari, la nomina e la retribuzione dei funzionari nonché l’organizzazione della vigilanza, spettano ai Cantoni.

Non sussiste un ufficio centralizzato del registro fondiario per l’intera Svizzera, bensì la tenuta del Registro fondiario è
gestita dei singoli Uffici del Registro fondiario nei Cantoni. In alcuni Cantoni vi è un unico Ufficio del Registro fondiario, in
altri il Registro fondiario è organizzato in circondari o distretti per più Comuni, in altri ancora ogni Comune gestisce un
proprio Registro fondiario. I Comuni di Zurigo e di Winterthur hanno più Uffici del registro fondiario.

Quali dati del registro fondiario sono pubblici?

Ognuno, anche senza far valere un interesse, può conoscere il nome della proprietaria o del proprietario di un fondo come
pure le servitù e gli oneri fondiari che risultano iscritti. Questo vale pure per la maggior parte delle menzioni. Chi rende
verosimile un interesse ha il diritto di ottenere anche le altre informazioni contenute nel registro. Chi ha diritto di avere
informazioni può farsi rilasciare l’estratto del registro fondiario.

I Cantoni possono inoltre prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiarie. Per contro, non possono pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, anticipo ereditario, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti matrimoniali tra i coniugi. Tali pubblicazioni, di norma, appaiono sui fogli ufficiali cantonali.

Per ulteriori informazioni sul registro fondiario, si rinvia a https://www.cadastre.ch/it (vedi link).

Come acquistare un proprietà in Svizzera?

Il contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, che costituisce il presupposto indispensabile per l’acquisto, necessita della forma dell’atto pubblico, ciò che presuppone la firma di un atto davanti ad un pubblico ufficiale (notaio).

I singoli Cantoni stabiliscono in modo autonomo sul loro territorio come tali atti pubblici devono essere redatti. Ad essi compete l’organizzazione del notariato. Coesistono tre differenti sistemi di notariato: il notariato come libera professione (ad esempio nei Cantoni di Berna, Ginevra, Basilea-Città e Ticino), il notariato di Stato (nel Cantone di Zurigo) e la forma mista (ad esempio, nel Cantone Soletta).

Ulteriori informazioni relative al notariato e all’atto pubblico sono ottenibili sul sito: http://www.inr.unibe.ch/